Sez. 3, Sentenza n. 5635 del 24/06/1997 (Rv. 505422 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico - Nozione - Sua indipendenza dal ruolo delle capacità personali di produzione del reddito - Conseguenze - Liquidazione sulla base dell'individuazione del "valore umano" perduto - Necessità - Criteri ex art. 4 del D.l. n. 857 del 1976 - Adottabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Poiché il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito, essendo invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi, la determinazione del danno alla salute, essenzialmente equitativa, deve avvenire mediante individuazione del "valore umano" perduto, fatta attraverso la personalizzazione, quantitativa e qualitativa, di parametri, in linea di principio, uniformi per la generalità delle persone fisiche, indipendentemente dalle ripercussioni sulle capacità di guadagno del soggetto, con la conseguenza che non può essere utilizzato il criterio indicato dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 867 (convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39), il quale si riferisce - in realtà - al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)