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Sez. 5, Sentenza n. 7946 del 30/05/2002 (Rv. 554774 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Esecuzione presso la segreteria della Commissione - Condizioni - Omessa comunicazione delle successive variazioni circa il domicilio eletto o la residenza dichiarata - Estensione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554774-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

L'art. 32 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'art. 20 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui prevede che le notificazioni nel corso del procedimento tributario devono effettuarsi nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata in ricorso e, in mancanza o assoluta incertezza delle relative indicazioni, presso la segreteria della commissione, impone l'applicazione di questa residuale disposizione non solo nei casi, espressamente menzionati, di originario difetto delle indicazioni stesse, ma anche nelle ipotesi in cui il ricorrente non adempie l'onere di comunicare le successive variazioni di quanto specificato in ricorso, ovvero risulti, in base alle relative indicazioni, impossibile l'effettuazione della notificazione, anche per inefficacia sopravvenuta delle stesse (Nella specie per il mancato adempimento dell'onere di comunicazione delle successive variazioni del domicilio o della residenza dei ricorrenti).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 1972 art. 32 bis, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)