Sez. 5, Sentenza n. 8618 del 29/05/2003 (Rv. 563732 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Esecuzione presso la segreteria della commissione tributaria - Condizioni - Domicilio eletto o residenza dichiarata - Variazione nel corso del giudizio - Omessa comunicazione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
Nel processo tributario, a norma dell'art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, qualora manchino l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, ovvero se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono notificati o comunicati presso la segreteria della commissione. Ne deriva che qualora (come nella specie) il ricorrente abbia omesso di comunicare la variazione della propria residenza, rispetto a quella indicata nel ricorso introduttivo di primo grado, l'avviso di trattazione dell'appello, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, va notificato presso la segreteria della commissione tributaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)