Sez. 2, Sentenza n. 4407 del 23/07/1979 (Rv. 400949 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCAUTO - PARTECIPAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - DIVIETO - PARTECIPAZIONE DI UN SOGGETTO NELLA QUALITA DI PERSONA INTERPOSTA DEL CONIUGE DEL DEBITORE - LEGITTIMITA - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCAUTO - PARTECIPAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - DIVIETO - PARTECIPAZIONE DI UN SOGGETTO NELLA QUALITA DI PERSONA INTERPOSTA DEL CONIUGE DEL DEBITORE - LEGITTIMITA - LIMITI.*
L'art 579 cod proc civ vieta, con una disposizione di stretta interpretazione, la partecipazione all'asta pubblica del solo debitore esecutato; pertanto, la partecipazione alla predetta asta di un soggetto, nella qualita di persona interposta del coniuge del debitore esecutato, non integra violazione del predetto divieto ove manchi la prova che all'accordo interpositorio - se fittizio - abbia partecipato anche il debitore, ovvero - se reale - sia correlato un mandato, di quest'ultimo al coniuge, per l'acquisto del bene, oggetto dell'esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Proc. Civ. art. 579
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)