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Sez. 3, Sentenza n. 11258 del 16/05/2007 (Rv. 597779 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Partecipazione del debitore esecutato - Divieto - Estensione analogica - Esclusione - Limiti - Ipotesi di offerta proveniente da una società di capitali - Applicabilità dell'art. 579 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597779-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell'art.579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all'incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, un negozio in frode alla legge. Ne consegue che, a più forte ragione, la disposizione citata non è applicabile ove l'offerta provenga da una società di capitali, avuto riguardo alle complesse formalità di organizzazione e di attuazione che la caratterizzano, agli effetti che la pubblicità legale persegue e considerato che gli istituti dell'autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio, anche nella ipotesi in cui uno dei soci possa essere considerato socio di larga maggioranza, e tali conclusioni si impongono ancor più quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica. (Nella specie, relativa ad ipotesi in cui l'offerta di aumento di sesto era stata fatta da una società con unico socio, diverso dal debitore, la quale era rappresentata dal debitore in qualità di amministratore, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'offerta non riconducibile al debitore esecutato, avendo l'aggiudicazione prodotto effetti sulla società quale soggetto autonomo e distinto dai soci e dalle persone finche rappresentative di essa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 579

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)