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Sez. 2, Sentenza n. 4390 del 05/08/1985 (Rv. 441856 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - CONFISCA DI UN BENE CON SENTENZA PENALE - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL PROPRIETARIO AL GIUDIZIO - DEDUZIONE DI INEFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PENALE - RIGETTO DELL'ISTANZA CON PROVVEDIMENTO DIVENUTO IRREVOCABILE - PROPONIBILITÀ DELLA MEDESIMA ISTANZA AL GIUDICE CIVILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-08-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441856-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - CONFISCA DI UN BENE CON SENTENZA PENALE - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL PROPRIETARIO AL GIUDIZIO - DEDUZIONE DI INEFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PENALE - RIGETTO DELL'ISTANZA CON PROVVEDIMENTO DIVENUTO IRREVOCABILE - PROPONIBILITÀ DELLA MEDESIMA ISTANZA AL GIUDICE CIVILE - ESCLUSIONE.*

Il proprietario di un bene confiscato con sentenza penale, il quale, deducendo l'inefficacia nei suoi confronti di tale sentenza, per non aver partecipato al processo in cui è stata resa, chieda la restituzione del bene, con istanza proposta al giudice dell'esecuzione penale secondo il procedimento incidentale contemplato dagli artt. 628 e segg. cod. proc. pen., non può, dopo il rigetto di tale istanza con provvedimento divenuto irrevocabile, riproporre la medesima domanda davanti al giudice civile, essendo questa preclusa dall'autorità di giudicato acquistata da detto provvedimento (art. 90 cod. proc. pen.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)