diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4915 del 10/08/1988 (Rv. 459735 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - CONFISCA DI UN BENE CON SENTENZA PENALE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL BENE - PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PENALE DEPUTATO A CONTROLLARE LA REGOLARITÀ FORMALE DEL TITOLO ESECUTIVO NONCHÉ LA CONFISCABILITÀ DEL BENE - CONTROVERSIA SULLA PROPRIETÀ DEL BENE - OBBLIGO DI RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE CIVILE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONFISCA OBBLIGATORIA EX ART. 240 N. 2 COD. PEN.*
Stato
decisa il 1988-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459735-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - CONFISCA DI UN BENE CON SENTENZA PENALE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL BENE - PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PENALE DEPUTATO A CONTROLLARE LA REGOLARITÀ FORMALE DEL TITOLO ESECUTIVO NONCHÉ LA CONFISCABILITÀ DEL BENE - CONTROVERSIA SULLA PROPRIETÀ DEL BENE - OBBLIGO DI RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE CIVILE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONFISCA OBBLIGATORIA EX ART. 240 N. 2 COD. PEN.*

A seguito di confisca disposta in Sede penale a norma dell'art. 240 cod. pen., la pretesa di restituzione del bene, proveniente dal soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca, ovvero da un terzo, va proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione, di cui agli artt. 628 e segg. cod. proc. pen., ed al giudice di tale incidente spetta di controllare la regolarità formale del titolo esecutivo, nonché la confiscabilità del bene, mentre se insorga controversia sulla proprietà, deve rimetterne la soluzione al giudice civile (art. 624 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 655 cod. proc. pen.), difettando di "potestas iudicandi" in proposito, con la conseguenza che l'eventuale decisione non pregiudica comunque l'instaurabilità di tale controversia in Sede civile. Peraltro, detto Obbligo di rimessione al giudice civile, e, correlativamente, in caso d'inosservanza, la rivendicabilità del bene in Sede civile, postulano che la questione della proprietà sia rilevante ai fini della confisca. Ne consegue che, in ipotesi di confisca obbligatoria di cui al n. 2 dell'art. 240 cod. pen., la quale non resta derogata per il solo fatto che il bene appartenga ad un terzo, occorrendo anche che questi sia estraneo al reato e che la detenzione del bene stesso possa essere consentita mediante autorizzazione amministrativa, la Mancanza di uno di tali ultimi requisiti, imponendo di per sè la confisca, rende superflua quell'indagine sulla proprietà, e quindi preclude detta rivendica, dato che in ogni caso il titolo allegato dal terzo non varrebbe ad escludere l'acquisizione del bene allo stato. (V 4390/85, mass n 441856; (V 979/62; (V 254/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 624, Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)