Sez. 2, Sentenza n. 6519 del 19/05/2000 (Rv. 536698 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Procuratore legale - Albo ed abilitazione all'esercizio della professione limitata al distretto - Abrogazione ex legge 27/1997 - Retroattiva - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità agli effetti dei rapporti cessati al momento della sua entrata in vigore.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE
Le disposizioni della legge 24 febbraio 1997 n. 27, che ha soppresso, con l'art. 1, l'albo dei procuratori legali, e con l'art. 6, il limite, per i procuratori legali, all'esercizio della professione intra districtum, stabilito dall'abrogato art. 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sono di natura processuale e pertanto, in assenza di disposizioni, espresse o implicite, di deroga al principio di irretroattività, vale il principio "tempus regit actum", e quindi non possono regolare gli effetti di rapporti cessati al momento dell'entrata in vigore di detta legge.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)