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Sez. L, Sentenza n. 7412 del 28/07/1998 (Rv. 517572 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE | Soppressione dell'albo dei procuratori legali - Effetti - Albo unico degli avvocati - Esercizio della professione "extra districtum" - Ammissibilità - Sanatoria delle nullità degli atti in precedenza compiuti dal procuratore "extra districtum" - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517572-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE

A seguito della legge 24 febbraio 1997 n. 27, che ha soppresso l'albo dei procuratori legali prevedendo l'iscrizione di questi ultimi nell'(unico) albo degli avvocati, abrogando (all'art. 6) l'art. 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo "intra districtum", è venuta meno la distinzione tra avvocato e procuratore e quindi, essendo il primo abilitato ad operare indifferentemente come difensore e come rappresentante della parte, può svolgere il suo patrocinio senza limitazioni territoriali. Tale "jus superveniens" non vale però a sanare le nullità degli atti in precedenza compiuti in violazione dell'art. 5 cit., atteso che l'abrogazione di questa disposizione non ha efficacia retroattiva e che per le norme processuali vale il principio "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)