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Sez. L, Sentenza n. 7044 del 24/03/2010 (Rv. 612529 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Licenziamento intimato ex art. 2 della legge n. 604 del 1966 - Mancanza della sottoscrizione del datore di lavoro - Validità ed efficacia dell'intimazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612529-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

La scrittura con la quale sia intimato il licenziamento può ritenersi valida, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, anche quando non venga sottoscritta dal datore di lavoro o da un suo rappresentante, ma contenga, nell'intestazione ed in calce, la denominazione dell'impresa e del suo titolare, sia trasmessa mediante raccomandata e tempestivamente impugnata dal lavoratore con riferimento al contenuto e non alla forma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)