Sez. L - , Sentenza n. 12106 del 16/05/2017 (Rv. 644341 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Licenziamento - Mancanza della sottoscrizione del datore di lavoro - Validità ed efficacia dell’intimazione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
La scrittura con la quale sia intimato il licenziamento può ritenersi valida, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1966, anche quando non venga sottoscritta dal datore di lavoro o da un suo rappresentante, qualora venga esibita dalla parte nel giudizio pendente nei confronti del destinatario del recesso.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)