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Sez. 1, Sentenza n. 15546 del 07/12/2000 (Rv. 542543 - 01)

DEMANIO - TUTELA DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE | Immobile demaniale - Concessione in uso gratuito a soggetto che eserciti un servizio governativo - Amministrazione del bene - Spettanza - Ripristino dei poteri di amministrazione ed autotutela del Ministero delle Finanze - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542543-01

DEMANIO - TUTELA DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE

In tema di beni demaniali concessi, ex art. 1 della legge sulla contabilità generale dello Stato, in uso gratuito ad un soggetto che eserciti un servizio governativo, l'amministrazione dei beni stessi spetta all'ente concessionario. Il Ministero delle Finanze può tornare ad esercitare i propri poteri di amministrazione ed autotutela solo quando cessi l'uso gratuito che forma oggetto della concessione per una delle cause che comportano il venir meno del provvedimento concessorio; la concessione gratuita, finché perdura, preclude all'Amministrazione delle Finanze di ingerirsi nell'uso del bene demaniale affidato a terzi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)