Sez. 2, Sentenza n. 23704 del 09/11/2009 (Rv. 610014 - 01)
DEMANIO - TUTELA DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE | Amministrazione dei beni immobili dello Stato - Ministero delle finanze - Titolarità - Sussistenza - Concessione di spiaggia lacuale - Scadenza - Domanda di restituzione del manufatto esistente sull'area avanzata nei confronti del concessionario - Legittimazione attiva del Ministero delle finanze - Sussistenza - Spettanza - Fondamento.
DEMANIO - TUTELA DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE
A norma dell'art. 1 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, l'amministrazione dei beni immobili dello Stato spetta al Ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali; pertanto, in un giudizio nel quale vengano chiesti al privato concessionario di una spiaggia lacuale - stante l'avvenuta scadenza della concessione - la restituzione di un manufatto esistente sull'area ed il pagamento del relativo indennizzo, la legittimazione attiva spetta al Ministero delle finanze (ora Agenzia del demanio), a nulla rilevando che l'art. 2 del r.d. 18 maggio 1931, n. 544, attribuisca al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di concessione di godimento di aree e di spiagge dei laghi, competenza poi trasferita alle Regioni dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 1, Regio Decr. 18/05/1931 num. 544 art. 2, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)