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Sez. 1, Sentenza n. 7947 del 13/03/1986 Ud. (dep. 08/08/1986) Rv. 173482 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - INDUZIONE O LENOCINIO - INDUZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173482-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - INDUZIONE O LENOCINIO - INDUZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Ai fini della sussistenza del reato di induzione alla prostituzione di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, non è necessario che il soggetto passivo sia una persona non iniziata e non dedita alla vendita del proprio corpo; essendo sufficiente che sia stata posta in essere una attività diretta a far cessare le resistenze d'ordine morale che trattengono la donna dal prostituirsi al fine di una qualsiasi utilità economica, anche se l'attività, concreta ed idonea, sia stata svolta per il rapporto con una sola persona. (nella fattispecie la donna era stata indotta a prostituirsi per aver in cambio sostanze stupefacenti). (Conf mass n 122706; (Conf mass n 159699).*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)