Sez. 1 - , Ordinanza n. 1871 del 23/01/2019 (Rv. 652409 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Consegna al creditore, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco - Pagamento del debitore al creditore - Sussistenza - Revocabilità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all'ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 l.fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2003, Cod. Civ. art. 2004, Cod. Civ. art. 2008, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)