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Sez. 1, Sentenza n. 4089 del 30/12/1968 (Rv. 337745 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - EMISSIONE - GIRATA - EFFETTI - INDEBITO RICEVIMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA DELL'ART. 2038 COD. CIV. - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1968-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337745-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - EMISSIONE - GIRATA - EFFETTI - INDEBITO RICEVIMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA DELL'ART. 2038 COD. CIV. - INAPPLICABILITA.*

L'emissione di un assegno non si esaurisce nella creazione di un titolo di credito, ma comprende anche lo svolgimento di un servizio bancario complesso, di cui e parte l'esecuzione del pagamento per conto del richiedente l'assegno medesimo su girata di lui o dei successivi giratari, onde il titolo rappresenta il diritto di credito e il diritto alla prestazione bancaria ad esso connessa. Parimenti la sua girata non costituisce solo alienazione della cartula, ma anche trasferimento dei diritti in essa incorporati (cessione di crediti), sicche oggetto della girata non e solo l'attribuzione del possesso del titolo ma, insieme e sopratutto, la legittimazione al diritto e, strumentalmente, alla prestazione che ne costituisce l'oggetto. Per tale sua struttura di simbolo rappresentativo di rapporti obbligatori trasferibili attraverso la legittimazione nelle forme prescritte (-idoneo, quindi, anche alla funzione di trasferimento di somme di denaro-) il titolo di credito non si presenta come una cosa, ma piuttosto come il documento probatorio di un rapporto complesso e precipuamente della pretesa creditoria in esso inseparabilmente incorporata. Conseguentemente la consegna di un assegno circolare, indebitamente ricevuto, girato o riscosso, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.2033 cod.civ. e e non gia dell'art.2038, in quanto costituisce un caso di indebito oggettivo e non mai di alienazione di cosa ricevuta indebitamente. (nella specie, per mero errore materiale di un suo impiegato, la banca aveva emesso un assegno circolare per una cifra maggiore - e precisamente decupla - rispetto a quella richiesta e versata dal richiedente, che in buona fede, - e, cioe, senza accorgersi dell'errore - lo aveva immediatamente girato ad un terzo suo creditore per la somma per cui il titolo era stato richiesto, il quale lo aveva poi riscosso. La Corte d' appello, in riforma della sentenza del tribunale, aveva escluso - in base all'art.2038 cod.civ. - che in tal caso la banca potesse pretendere dal girante la restituzione della somma portata dall'assegno in piu del dovuto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2038, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)