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Sez. 2, Sentenza n. 866 del 12/03/1976 (Rv. 379538 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - RILEVABILITA - OMESSO ESAME DEI VIZI DELLA CITAZIONE O DELLA SUA NOTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DELL'ATTORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379538-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - RILEVABILITA - OMESSO ESAME DEI VIZI DELLA CITAZIONE O DELLA SUA NOTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DELL'ATTORE - INAMMISSIBILITA.*

L'attore non puo dolersi del fatto che il giudice, prima di dichiarare la contumacia del convenuto, non abbia indagato sulla eventuale sussistenza di vizi della citazione o della sua notificazione, in quanto detti vizi non potrebbero comunque essere opposti da esso attore, quale parte che vi ha dato causa, ai sensi dell'art 157 terzo comma cod proc civ. (V 1708/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)