Sez. 1, Sentenza n. 1106 del 30/01/1995 (Rv. 490134 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO | Società di fatto occulta - Accertamento dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore apparentemente individuale - Fallimento della società e dei soci occulti - Dichiarazione - Prova fallimento di un imprenditore apparentemente individuale - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO
Se, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore apparentemente individuale, risulti che egli era socio di una società di fatto, anche se occulta, esercitante la stessa impresa, deve essere dichiarato il fallimento della società e di altri soci occulti, senza che sia necessario provare l'insolvenza di questi ultimi, essendo il loro fallimento conseguenza automatica del fallimento della società (art. 147, comma 1, legge fall.). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale si era pronunciata a favore dell'estensione del fallimento di un costruttore ad una società di fatto occulta tra le cui attività, di acquisto di suoli e vendita di unità immobiliari, non risultava però compresa quella di costruzione che veniva dal primo effettuata a favore della società attraverso contratti di appalto.)
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)