Sez. 1, Sentenza n. 4820 del 25/09/1984 (Rv. 436739 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI (AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI) - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO SULLA OPERATIVITÀ O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - SOSPENSIONE DEL PRIMO PROCEDIMENTO - NECESSITÀ - EVENTUALE DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI (AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI) - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO SULLA OPERATIVITÀ O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - SOSPENSIONE DEL PRIMO PROCEDIMENTO - NECESSITÀ - EVENTUALE DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
Con riguardo ad un contratto stipulato da un ente pubblico (nella specie, appalto), sulla cui validità ed efficacia vengono ad influire gli Atti amministrativi che la legge contempla come antecedenti della stipulazione stessa (deliberazione a contrattare), ovvero come momenti di controllo preventivo o successivo (autorizzazioni, approvazioni, visti), la contemporanea pendenza di un procedimento davanti al giudice ordinario, sull'operatività o la risoluzione del contratto medesimo, e di un procedimento davanti al giudice amministrativo, sulla legittimità di detti Atti, costituisce ragione di sospensione necessaria del primo procedimento, nel concorso dei requisiti fissati dall'art. 295 cod. proc. civ. ed in considerazione della pregiudizialità dell'accertamento richiesto al giudice amministrativo, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su quell'accertamento (trattandosi di materia inerente a diritti soggettivi), dato che la suddetta sospensione necessaria, disposta con ordinanza non avente carattere decisorio, non può essere esclusa in base ad una mera previsione di definizione dell'altro procedimento con pronuncia declinatoria della giurisdizione anziché di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)