Sez. U, Sentenza n. 10729 del 02/12/1996 (Rv. 500967 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimenti pendenti davanti a diversi giudici tra le medesime parti, non riconducibili ad un rapporto processuale unitario - Unica istanza di regolamento - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Con riguardo a due procedimenti pendenti tra le medesime parti, che siano autonomi e non riconducibili ad un rapporto processuale unitario, nonostante tendano alla soddisfazione del medesimo interesse economico (nella specie, instaurati, da alcuni soci lavoratori di una cooperativa, l'uno innanzi al giudice amministrativo, per l'annullamento del provvedimento con cui il direttore di una U.S.L. aveva stabilito che alla cattura e all'abbattimento degli animali randagi e nocivi, svolta in base a convenzione da detta cooperativa, fossero adibite sei anziché dodici persone, l'altro innanzi al giudice ordinario, per far valere il diritto dei predetti soggetti alla prosecuzione del dedotto rapporto di lavoro con la medesima U.S.L.), il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile con un unico atto, in quanto, in difetto di un'espressa previsione di legge, non può ammettersi che un'iniziativa della parte spieghi rilievo in diverse sedi processuali, ovvero implichi una trattazione congiunta di cause distinte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)