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Sez. 1, Sentenza n. 5815 del 15/06/1994 (Rv. 487080 - 01)

Contratti bancari - Deposito bancario - Di denaro - A risparmio - Libretto di deposito a risparmio - In genere | Somme superiori al "disponibile giornaliero" - Prelievi immediati dal libretto di deposito a risparmio al portatore - Regola del preavviso di dieci giorni - Uso normativo - Configurabilità - Esclusione - Condizione generale di contratto - Configurabilità - Inclusione nel contratto - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 1994-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487080-01

Contratti bancari - Deposito bancario - Di denaro - A risparmio - Libretto di deposito a risparmio - In genere

In tema di deposito bancario, la regola del preavviso di dieci giorni, riducibili a discrezione della banca, per prelievi immediati dal libretto di deposito a risparmio al portatore di somme superiori al "disponibile giornaliero", non costituisce uso normativo - non essendo tale regola fondata sulla spontanea osservanza di un determinato comportamento da parte di entrambi i soggetti del rapporto contrattuale in un dato ambiente sociale ed economico - ma integra un condizione generale di contratto (art. 1341 cod. civ.), elaborata in sede di "norme bancarie uniformi", che non hanno forza normativa, perché la clientela non concorre in alcun modo alla loro formazione. Spetta al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di puro fatto, stabilire se la suddetta regola faccia parte del contenuto di un contratto, e la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, in mancanza di violazione di legge o delle regole sull'interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 1835, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)