Sez. 1, Sentenza n. 6826 del 13/07/1998 (Rv. 517149 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE | Responsabilità della banca - Norme bancarie uniformi - Clausola di esonero da responsabilità (art. 17 n.b.u.) - Portata - Limiti ex art. 1229 cod. civ. - Fattispecie - In tema di avvenuto versamento in conto corrente di assegni emessi su banca estera.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE
In tema di responsabilità contrattuale di un istituto bancario, la validità delle disposizioni di cui all'art. 17 delle norme bancarie uniformi (a mente del quale le banche che intervengono nell'incasso di "carta commerciale" non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o perdite nell'inoltro di messaggi, lettere e documenti), è circoscritta entro i limiti stabiliti dall'art. 1229 cod. civ. che sancisce la radicale nullità di qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, a prescindere dalla specifica approvazione per iscritto della relativa clausola. (Nell'affermare il suindicato principio di diritto, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato al risarcimento dei danni, ritenutane la grave negligenza, un istituto di credito che, dopo aver ricevuto, da parte di un cliente, il versamento in conto corrente di due assegni in dollari emessi su di una banca estera sita in India, aveva spedito a quest'ultima la richiesta di pagamento dei titoli - il cui importo era stato accreditato al cliente medesimo nel suo controvalore in lire - accompagnata dal loro contestuale invio - necessario, trattandosi di titoli di credito - senza, peraltro, svolgere alcuna preventiva indagine circa l'affidabilità della banca emittente, con ciò violando gravemente ogni regola di elementare diligenza e prudenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)