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Sez. 3, Sentenza n. 2454 del 15/03/1988 (Rv. 458227 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI - OBBLIGATORIETÀ EX ARTT. 335 COD. PROC. CIV. E 151 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - CONNESSIONE RITENUTA DAL GIUDICE - FACOLTÀ DI DISPORRE LA RIUNIONE IN UN SOLO PROCESSO DI IMPUGNAZIONI DIVERSE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458227-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI - OBBLIGATORIETÀ EX ARTT. 335 COD. PROC. CIV. E 151 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - CONNESSIONE RITENUTA DAL GIUDICE - FACOLTÀ DI DISPORRE LA RIUNIONE IN UN SOLO PROCESSO DI IMPUGNAZIONI DIVERSE - SUSSISTENZA.*

Dalle Disposizioni del codice di rito prescriventi l'obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di circostanze esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (artt. 335 cod. proc. civ. e 151 disp. Att. Cod. proc. civ., applicabile anche in Sede di gravame) è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi tipici espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto. (V 5498/85, mass n 442706; (V 724/81, mass n 411194; (V 399/79, mass n 396504).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)