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Sez. L, Sentenza n. 3117 del 10/05/1986 (Rv. 446125 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IPOACUSIA E SORDITÀ DA RUMORI CONTRATTE IN LAVORAZIONI ESEGUITE CON "UTENSILI AD ARIA COMPRESSA" - PORTATA DI TALE ULTIMA ESPRESSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446125-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IPOACUSIA E SORDITÀ DA RUMORI CONTRATTE IN LAVORAZIONI ESEGUITE CON "UTENSILI AD ARIA COMPRESSA" - PORTATA DI TALE ULTIMA ESPRESSIONE - FATTISPECIE.*

In relazione al punto 44 lettera prima della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (allegato n. 4 al testo di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 e d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) che include tra le malattie professionali l'ipoacusia e la sordità da rumori contratte in lavorazioni eseguite con "utensili ad aria compressa", tale ultima espressione usata dal legislatore ("utensile ad aria compressa") non va intesa in senso restrittivo, come riferentesi solo ad attrezzi utilizzati per trasformare materiale grezzo, ma secondo il significato comune attribuito ad ogni arnese di lavoro destinato ai lavori delle arti e dei mestieri, sempreché siano azionati ad aria compressa, produttiva di rumore idoneo a provocare quell'esposizione al rischio di sordità tutelata dalla legge. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto sussistere la suddetta tutela assicurativa in un'ipotesi in cui la sordità da cui era affetto il lavoratore era stata causata dal fatto di aver lavorato per un lungo periodo di tempo in un ambiente in cui erano in funzione dei compressori, ossia dei macchinari destinati unicamente a produrre aria compressa). (V 3124/85, mass n 440825; (V 448/84, mass n 432676).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)