Sez. U - , Ordinanza n. 23053 del 25/07/2022 (Rv. 665274 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Comunità Montana - Domanda di manleva nei confronti della Regione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla domanda di manleva con la quale una Comunità Montana, convenuta in giudizio dal Comune (nella specie, per il pagamento del ricavato del taglio dei boschi ad essa delegato nell'ambito della gestione dei patrimoni agricoli), chieda di essere garantita dalla Regione, sia perché all'assunzione dell'obbligo di manleva, previsto dalla legge regionale, è estraneo qualsivoglia apprezzamento discrezionale in ordine all'esercizio di poteri autoritativi, sia perché detto obbligo si fonda su una garanzia impropria - riflesso della domanda principale di pagamento - con la quale condivide il radicamento della giurisdizione ordinaria per comunanza del "petitum" sostanziale.
Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. C) CORTE COST., Legge Reg. Molise 22/01/2010 num. 3 art. 9 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)