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Sez. U, Sentenza n. 10576 del 09/05/2006 (Rv. 589101 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ente di formazione professionale - Convenuto per il pagamento di spettanze retributive - Chiamata in garanzia della Regione - Normativa regionale recante il correlativo obbligo, alla scadenza della convenzione con l'ente di formazione, in ordine ai costi economici del personale - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589101-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alla domanda con la quale un ente di formazione professionale, convenuto in giudizio dagli insegnanti per il pagamento di spettanze retributive, chiami in garanzia la Regione, deducendo l'obbligo di quest'ultima di tenerlo indenne dalla pretesa retributiva, in forza della normativa regionale che fa obbligo alla regione medesima, una volta scaduta la convenzione con l'ente incaricato della formazione, di provvedere autonomamente ai costi economici del personale formalmente ancora occupato alle dipendenze del gestore e di assegnarlo ad un diverso gestore, per essere estraneo, al fatto costitutivo dell'obbligo regionale alla manleva, qualunque discrezionale apprezzamento in ordine al rinnovo, alla proroga o ad un' integrazione della convenzione, o all'erogazione del contributo (La S.C. ha compiuto lo scrutinio tra giurisdizione ordinaria e amministrativa alla stregua del canone tradizionale basato sulla contrapposizione tra diritto oggettivo e interesse legittimo, trattandosi di controversia attinente ad opposizione a decreti ingiuntivi proposta nel gennaio 1997, non venendo in applicazione né l'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, né la successiva legge n. 205 del 2000).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 17/10/1978 num. 54 art. 26, Legge Reg. Puglia 17/10/1978 num. 54 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)