Sez. 2, Sentenza n. 2002 del 22/07/1966 (Rv. 323888 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONTRATTO POST CORPORATIVO - CLAUSOLA DI DECADENZA - EFFETTI - DIRITTI DEL LAVORATORE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI - DURATA DEL TERMINE INFERIORE A TRE MESI - NULLITA DELLA CLAUSOLA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONTRATTO POST CORPORATIVO - CLAUSOLA DI DECADENZA - EFFETTI - DIRITTI DEL LAVORATORE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI - DURATA DEL TERMINE INFERIORE A TRE MESI - NULLITA DELLA CLAUSOLA.*
Quando di un contratto collettivo post-corporativo sia inserita una clausola la quale, a pena di decadenza, imponga al lavoratore di far valere il suo diritto entro un termine, il mancato reclamo, entro detto termine, per il disconoscimento totale o parziale del diritto, importa in pratica rinuncia tacita al medesimo. Qualora il termine fissato a pena di decadenza per la rivendicazione di diritti del lavoratore derivanti da Disposizioni inderogabili di legge (qual'e il diritto alla retribuzione proporzionata alla quantita e qualita del lavoro ed altri analoghi) sia inferiore a mesi tre, e tanto piu se decorra durante il rapporto di lavoro, viene ad essere alterata la disciplina legale della decadenza stabilita con l'art. 2113 cod. civ., che fissa appunto il termine di mesi tre (mai decorrente nel corso del rapporto di lavoro) per l'impugnazione della rinuncia a tali diritti e la clausola e pertanto nulla, siccome in contrasto col tassativo precetto contenuto nella prima parte dell'art. 2968 cod. civ.. (Conf. 2358-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)