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Sez. 2, Sentenza n. 3386 del 14/11/1972 (Rv. 361236 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - DIPENDENTI DEGLI ENTI DI CURA PRIVATI - INESATTEZZA DEI CALCOLI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE RIPORTATI SULLA BUSTA PAGA O OMISSIONI DI PAGAMENTO - RECLAMO PREVISTO DALL'ART 49 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1956 - TERMINE DI DECADENZA - PORTATA - MANCATA CONSEGNA DELLA BUSTA PAGA - TERMINE DI DECADENZA - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361236-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - DIPENDENTI DEGLI ENTI DI CURA PRIVATI - INESATTEZZA DEI CALCOLI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE RIPORTATI SULLA BUSTA PAGA O OMISSIONI DI PAGAMENTO - RECLAMO PREVISTO DALL'ART 49 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1956 - TERMINE DI DECADENZA - PORTATA - MANCATA CONSEGNA DELLA BUSTA PAGA - TERMINE DI DECADENZA - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE.*

La disposizione del terzo comma dell'art 49 del contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956 (per i dipendenti degli istituti di cura privati) che prevede il reclamo, da proporsi dal dipendente entro il termine di decadenza di due mesi, sulla eventuale inesattezza dei calcoli relativi alla cifra riportata sulla busta paga e su eventuali omissioni di pagamento, non puo interpretarsi nel senso che il dipendente debba proporre reclamo entro due mesi dal giorno in cui il pagamento sia stato effettuato od omesso, anche nell'ipotesi che la busta paga non gli sia stata consegnata, unitamente al prospetto contenente l'indicazione - prescritta dalla norma - dei vari elementi che concorrono a formare la retribuzione. In tale ipotesi il lavoratore, non essendo posto in grado di effettuare l'immediato controllo su quanto corrispostogli, non e soggetto all'osservanza di quel termine di decadenza. (nella specie la Corte di merito aveva ritenuto illegittima la predetta disposizione per contrasto con la disciplina dettata in materia dagli artt 2968 e 2113 cod civ, ed aveva considerato applicabile la decadenza posta da quest'ultima norma. La SC ha osservato, invece, che la disposizione del contratto collettivo, avente anch'esso forza di legge perche reso efficace erga omnes con DPR 14 luglio 1960, n 1040, non avrebbe potuto disapplicarsi per contrasto con una norma del cod civ sotto il profilo della violazione di una disciplina inderogabile dei diritti del lavoratore, ma semmai, sotto il medesimo profilo, denunziarsi per incostituzionalita, ma che, peraltro, la relativa questione sarebbe stata comunque irrilevante in causa, considerato il principio enunciato in massima, che rendeva inapplicabile nella specie la decadenza di cui alla norma del contratto collettivo). (V 1881'69, mass n 341023; 1162'69, mass n 339742; (V 2002'66, mass n 323888; 2358'63).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/05/1956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2968, Legge 14/07/1960 num. 1040 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)