diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2827 del 05/02/2025 (Rv. 674034-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Eccezione di giudicato esterno - Onere della prova - Assolvimento - Certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674034-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto del ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. che, nonostante l'ammissione della controparte, aveva ritenuto non raggiunta la prova del passaggio in giudicato della sentenza stante il rilascio della suddetta certificazione sulla base delle sole dichiarazioni della parte interessata).

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)