Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023 (Rv. 669781 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Eccezione di giudicato esterno - Non contestazione - Onere della prova in capo all’eccipiente - Contenuto - Esplicita ammissione della formazione del giudicato - Applicabilità - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)