Sez. 2, Sentenza n. 11115 del 11/11/1997 (Rv. 509731 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA | Prova a mezzo certificati catastali o con riconoscimenti della controparte - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Atto scritto "ad substantiam" o usucapione - Necessità - Desumibilità da altro atto scritto non consacrante direttamente il trasferimento ma presupponentelo - Idoneità - Esclusione.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA
La prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ., né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario in materia l'atto scritto "ad substantiam" o un fatto equiparato come l'usucapione, né può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e quindi in base ad un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto come il decreto pretorile di riconoscimento dell'usucapione ex art. 1159 bis cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1159 bis, Legge 10/05/1976 num. 346 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)