Sez. 2, Sentenza n. 6738 del 15/11/1986 (Rv. 448872 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
Quando per un determinato negozio, come il contratto preliminare di compravendita immobiliare, è richiesta la Forma scritta "ad substantiam", tale requisito di legge può ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche se esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso o un suo elemento, poiché in quest'ultimo caso occorre che anche l'accordo rivesta la Forma scritta e contenga gli elementi essenziali del contratto non risultanti dall'altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove storiche non consentite dall'art. 2725 cod. civ.. pertanto, detto requisito non è ravvisabile nell'ipotesi che le parti, in uno scambio di lettere tra loro, si richiamino, per quanto riguarda il prezzo dell'immobile oggetto della promessa di vendita, alla minuta di un contratto preliminare predisposta da un notaio e da esse non sottoscritta, sulla base di un accordo raggiunto solo verbalmente. (V 1765/83, mass n 426606; (V 6822/82, mass n 424449; (V 1808/81, mass n 412487; (V 908/81, mass n 411423; (V 965/79, mass n 397144; (V 1726/76, mass n 380490).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)