Sez. 5, Sentenza n. 554 del 13/12/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162225 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA DI CONDANNA - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA DI CONDANNA - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La mancata applicazione dell'indulto non può costituire motivo di nullità della sentenza e correlativamente motivo di ricorso per Cassazione, giacché tale beneficio si applica di regola in Sede esecutiva, mentre può prospettarsi un motivo di ricorso quando il giudice di merito abbia erroneamente rifiutato la applicazione del beneficio richiesto ed abbia fatto erronea applicazione delle norme che regolano la concessione del beneficio. (Conf mass n 147026).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593, Cod. Proc. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)