Sez. 6, Sentenza n. 13057 del 02/05/1980 Ud. (dep. 10/12/1980) Rv. 147026 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI CONDANNA - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI CONDANNA - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La mancata applicazione di un indulto non puo costituire causa di nullita della sentenza e, correlativamente, valido motivo di ricorso per Cassazione, perche tale beneficio, ai sensi degli artt 593 e 594 cod proc pen si applica, di regola, in Sede di esecuzione. La nullita della sentenza, come motivo di ricorso, e deducibile solo quando il giudice di merito abbia erroneamente rifiutato l'applicazione del beneficio richiesto o abbia omesso del tutto di pronunciare in relazione ad una specifica istanza proposta dall'interessato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593, Cod. Proc. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)