Sez. 6, Sentenza n. 6765 del 01/12/1984 Ud. (dep. 10/05/1990) Rv. 184256 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - QUANTITÀ MODICA - DOSE MEDIA GIORNALIERA - TOSSICODIPENDENTE DI MEDIA ASSUEFAZIONE - VALUTAZIONE OGGETTIVA - EROINA - DETERMINAZIONE QUANTITATIVA.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - QUANTITÀ MODICA - DOSE MEDIA GIORNALIERA - TOSSICODIPENDENTE DI MEDIA ASSUEFAZIONE - VALUTAZIONE OGGETTIVA - EROINA - DETERMINAZIONE QUANTITATIVA.*
Il concetto di modica quantità di sostanza stupefacente - di carattere unitario anche se variabile in relazione alla natura e alla qualità della sostanza - con riguardo al cosiddetto piccolo spaccio, punito meno severamente dall'art. 72 della legge n. 685/1975, va inteso restrittivamente, nel senso che deve trattarsi di un quantitativo esiguo, che non deve superare le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona, con riferimento al fabbisogno di un tossicodipendente di media assuefazione e non particolarmente esigente. La modica quantità va determinata secondo una valutazione oggettiva, tenendo presente che la dose giornaliera abituale media di un tossicodipendente, di media assuefazione all'uso della droga, oscilla tra i sessanta e i cento milligrammi di eroina pura. A tal fine la "dose" deve essere considerata come costituita dall'eccipiente e dalla sostanza pura, tale da consentire una dose commerciale con normale effetto stupefacente, sicché a nulla rileva che si tratti di droga cosiddetta "tagliata". (V mass n 182795; (V mass n 182340; (V mass n 142755).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)