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Sez. 6, Sentenza n. 17241 del 19/10/1989 Ud. (dep. 07/12/1989) Rv. 182795 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - PARAMETRO OGGETTIVO DI DETERMINAZIONE - INDICAZIONE - FATTISPECIE: EROINA -DOSE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE - NON DEVE SUPERARE OTTANTA MILLIGRAMMI.*
Stato
decisa il 1989-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182795-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - PARAMETRO OGGETTIVO DI DETERMINAZIONE - INDICAZIONE - FATTISPECIE: EROINA -DOSE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE - NON DEVE SUPERARE OTTANTA MILLIGRAMMI.*

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della "modica quantità" il riferimento deve essere fatto ad un parametro oggettivo, consistente nel consumo di un tossico dipendente di grado medio per due o tre giorni; nel caso in cui la sostanza detenuta sia eroina, la quantità da prendere come punto di riferimento và determinata in non più di ottanta milligrammi al giorno. (Conf mass n 175614).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)