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Sez. L, Sentenza n. 2193 del 22/02/1992 (Rv. 475888 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Illegittima apposizione del termine - Conseguente indeterminatezza della durata del rapporto - Estinzione di quest'ultimo - Modi ordinari - Operatività - Cessazione della esecuzione del rapporto in coincidenza con la scadenza del termine - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475888-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

Il contratto di lavoro cui sia stata illegittimamente apposta la clausola di durata si reputa "ab origine" a tempo indeterminato ed il relativo rapporto può estinguersi - per le cause di risoluzione (licenziamento, risoluzione consensuale, dimissioni del lavoratore) proprie di ogni altro contratto di lavoro a tempo indeterminato - in qualsiasi momento, anteriore, coincidente o successivo alla data di scadenza del termine illegittimamente apposto, restando peraltro escluso che equivalga di per sè a risoluzione del rapporto la mera cessazione della sua esecuzione in coincidenza con la scadenza di detto termine.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)