Sez. L, Sentenza n. 2193 del 22/02/1992 (Rv. 475888 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Illegittima apposizione del termine - Conseguente indeterminatezza della durata del rapporto - Estinzione di quest'ultimo - Modi ordinari - Operatività - Cessazione della esecuzione del rapporto in coincidenza con la scadenza del termine - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
Il contratto di lavoro cui sia stata illegittimamente apposta la clausola di durata si reputa "ab origine" a tempo indeterminato ed il relativo rapporto può estinguersi - per le cause di risoluzione (licenziamento, risoluzione consensuale, dimissioni del lavoratore) proprie di ogni altro contratto di lavoro a tempo indeterminato - in qualsiasi momento, anteriore, coincidente o successivo alla data di scadenza del termine illegittimamente apposto, restando peraltro escluso che equivalga di per sè a risoluzione del rapporto la mera cessazione della sua esecuzione in coincidenza con la scadenza di detto termine.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)