Sez. L, Ordinanza n. 26449 del 10/10/2024 (Rv. 672592-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Deroghe all'applicazione dell'art. 24 della l. n. 223 del 1991 - Art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248 del 2007 conv. dalla l. n. 31 del 2008 - Applicabilità alle ipotesi di subappalto - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di riduzioni del personale, l'art. 7, comma 4-bis, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008 - che esclude l'applicazione delle norme sui licenziamenti collettivi di cui all'art. 24 della l. n. 223 del 1991 ai lavoratori riassunti dall'impresa subentrante in caso di cambio appalto - non si applica, invece, alle ipotesi di subappalto, deponendo in tal senso la lettera e la ratio della disposizione, riferita esclusivamente al cambio di appalto e non al subappalto, nel quale non v'è, del resto, né una cessazione dell'appalto, né una sostituzione dell'appaltatore.
Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 7 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)