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Sez. L - , Sentenza n. 20772 del 17/08/2018 (Rv. 650130 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Cessazione dell'appalto - Applicazione dell'art. 24 della l. n. 223 del 1991 - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650130-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In caso di licenziamento per cessazione dell'appalto, l'esclusione dell'applicazione della procedura di cui all'art. 24 della l. n. 223 del 1991, espressamente prevista dall'art. 7, comma 4 bis, del d.l. n. 348 del 2007, introdotto dalla legge di conversione n. 31 del 2008, presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell'azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la disciplina di cui alla l. n. 223 del 1991 in un caso in cui, verificatosi il subentro nell'appalto dei servizi di manutenzione degli immobili della Provincia di Foggia ed il licenziamento dei lavoratori addetti, la società subentrante aveva proposto ai dipendenti la stipulazione di un contratto a tempo parziale e non a tempo pieno come quello precedente).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)