Sez. 1, Sentenza n. 2133 del 21/02/1992 (Rv. 475856 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Espropriazione di terreno agricolo ex legge n. 865 del 1971 - Espropriazione parziale - Indennità - Determinazione - Criterio della stima differenziale ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865 - Applicabilità - Stima differenziale - Modalità - Criteri di valutazione tabellare ex art. 16 della legge n. 865 del 1971 - Riferimento - Necessità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere
In tema di espropriazione parziale, il principio posto dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulla determinazione dell'indennità in base alla differenza fra il valore dell'intero immobile prima dell'espropriazione e quello della porzione residua dopo l'espropriazione medesima, trova applicazione anche con riguardo all'espropriazione di terreno agricolo disciplinata dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, ferma restando, in tal caso, l'operatività, ai fini di quella stima differenziale, dei criteri di valutazione tabellare dettati dall'art. 16 della citata legge del 1971 (con riferimento, ai sensi del precedente art. 15, alle colture effettivamente praticate).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)