Sez. 1, Sentenza n. 9686 del 14/09/1995 (Rv. 493998 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione di terreno agricolo ex legge n. 865 del 1971 - espropriazione parziale - Indennità - Determinazione - Criteri fissati dall'art. 40 legge n. 2359 del 1865 - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 - a norma del quale nei casi di espropriazione parziale l'indennità va liquidata nella differenza tra il giusto prezzo che l'immobile aveva prima dell'espropriazione e il giusto prezzo che la parte residua avrà dopo - ha portata e carattere generali e la sua applicazione non è correlata necessariamente alla circostanza che la valutazione dell'immobile debba avvenire secondo la regola stabilita dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865. Pertanto, in caso di espropriazione parziale di un fondo con destinazione agricola, la indennità di espropriazione - che ai sensi dell'art. 15 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, modificata dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, va determinata sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate nel fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola - va liquidata tenendo conto dell'incidenza dell'espropriazione sul valore dell'azienda nel suo insieme.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)