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Sez. U, Sentenza n. 3257 del 13/10/1975 (Rv. 377377 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DI NULLITA DI MATRIMONI CONCORDATARI - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA - PROCEDIMENTO - SOPRAVVENUTA SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - GIUDICATO SULLA VALIDITA DEL VINCOLO - INSUSSISTENZA - PRECLUSIONE ALLA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377377-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DI NULLITA DI MATRIMONI CONCORDATARI - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA - PROCEDIMENTO - SOPRAVVENUTA SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - GIUDICATO SULLA VALIDITA DEL VINCOLO - INSUSSISTENZA - PRECLUSIONE ALLA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA - ESCLUSIONE.*

La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sopravvenuta durante il procedimento previsto dallo art 17 della legge 27 maggio 1929 n 847 per la dichiarazione di esecutivita, da parte della Corte di appello, delle sentenze dei tribunali ecclesiastici che pronunziano la nullita del matrimonio, non spiega efficacia di giudicato sul punto della validita del vincolo matrimoniale e, pertanto, non puo, di per se, impedire che la sentenza ecclesiastica di nullita sia resa esecutiva. Infatti, al fine di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il giudice statale deve accertare, anzitutto, l'esistenza della trascrizione in virtu della quale il matrimonio canonico produce effetti civili, mentre tutto cio che precede tale trascrizione non rileva ai fini di detta pronunzia e non e ad essa correlato da un rapporto di pregiudiziale tale che sul punto debba decidersi con effetto di giudicato, a norma dell'art 34 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)