Sez. U, Sentenza n. 5414 del 17/10/1979 (Rv. 402001 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE DIRETTO ALL'AFFERMAZIONE DELL'OBBLIGO DI SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE DIRETTO ALL'AFFERMAZIONE DELL'OBBLIGO DI SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA.*
In pendenza del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promosso davanti a tribunale italiano, e inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, che sia diretto all'affermazione dell'Obbligo di sospensione di detto giudizio, in relazione alla contemporanea pendenza di procedimento di nullita del matrimonio dinanzi al giudice ecclesiastico, ed alla stregua di un preteso rapporto di pregiudizialita fra i due processi, trattandosi di questione che non pone in discussione le attribuzioni giurisdizionali di quel tribunale in ordine alla domanda di divorzio. (V 3988/75, mass n 378288; (V 3257/75, mass n 377377).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)