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Sez. 1, Sentenza n. 4563 del 07/05/1999 (Rv. 526100 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI | Documenti contrattuali - Divieto di prova testimoniale - Ambito di applicazione - Scritture provenienti da una sola parte - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526100-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI

Il divieto di provare per testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, ai sensi dell'art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, e non si estende a quello che contenga dichiarazioni unilaterali, come la promessa di pagamento. (Nella specie, ribadendo tale principio, la S.C. ha ritenuto l'ammissibilità della prova testimoniale di una convenzione di favore, sorta attraverso la firma cambiaria di emissione di "pagherò".)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)