Sez. 3, Sentenza n. 2119 del 29/02/1988 (Rv. 457968 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - DOCUMENTI CONTRATTUALI - SCRITTURE PROVENIENTI DA UNA SOLA PARTE O DA UN TERZO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - DOCUMENTI CONTRATTUALI - SCRITTURE PROVENIENTI DA UNA SOLA PARTE O DA UN TERZO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il divieto di provare per testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, ai sensi dell'art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, ossia a quello formato con l'intervento delle parti e racchiudente una convenzione, e non anche a quello consistente in un atto scritto, redatto da un terzo privo di poteri di rappresentanza del soggetto che si assume parte del sinallagma. (nella specie, ribadito il principio di cui alla massima, la suprema Corte ha confermato l'ammissibilità della prova testimoniale contro il contenuto di una copia di commissione priva di sottoscrizione, redatta da un agente di commercio del venditore sprovvisto di poteri di rappresentanza e recante la clausola "salvo approvazione del fabbricante"). (V 1050/86, mass n 444555; (V 675/80, mass n 404090; (V 735/77, mass n 384329; (V 223/73, mass n 362058).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)