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Sez. 6, Sentenza n. 845 del 04/04/1970 Ud. (dep. 27/06/1970) Rv. 114748 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - CONDOTTA MATERIALE - REALIZZAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114748-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - CONDOTTA MATERIALE - REALIZZAZIONE - ESTREMI.*

Per la realizzazione della condotta materiale, richiesta dalla previsione delittuosa dell'art 322 cod pen (istigazione alla corruzione), occorre un'offerta o una promessa avente per oggetto una reale utilita, e cioe un'offerta o una promessa seria ed idonea. La serieta e l'idoneita dell'offerta o della promessa non vengono meno quando l'offerta o la promessa non sia quantitativamente precisata, se la stessa ha significato di retribuzione (nella istigazione alla corruzione impropria) e di spinta alla commissione dello atto (in relazione alla corruzione propria), dacche anche in tal caso si ha un'offerta o una promessa tale da mettere in pericolo l'interesse protetto. (V 104176, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)