Sez. 6, Sentenza n. 845 del 04/04/1970 Ud. (dep. 27/06/1970) Rv. 114748 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - CONDOTTA MATERIALE - REALIZZAZIONE - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - CONDOTTA MATERIALE - REALIZZAZIONE - ESTREMI.*
Per la realizzazione della condotta materiale, richiesta dalla previsione delittuosa dell'art 322 cod pen (istigazione alla corruzione), occorre un'offerta o una promessa avente per oggetto una reale utilita, e cioe un'offerta o una promessa seria ed idonea. La serieta e l'idoneita dell'offerta o della promessa non vengono meno quando l'offerta o la promessa non sia quantitativamente precisata, se la stessa ha significato di retribuzione (nella istigazione alla corruzione impropria) e di spinta alla commissione dello atto (in relazione alla corruzione propria), dacche anche in tal caso si ha un'offerta o una promessa tale da mettere in pericolo l'interesse protetto. (V 104176, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)