Sez. 1 - , Ordinanza n. 22274 del 04/08/2021 (Rv. 661979 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria – Presupposti – Giudizio comparativo - Elementi di valutazione - Individualizzazione - Necessità - Conseguenze sull'onere di allegazione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di riconoscimento della protezione umanitaria, nella comparazione fra la condizione di vulnerabilità che si determinerebbe all'esito del rientro del richiedente nel paese di origine ed il livello di integrazione dello stesso nel paese di accoglienza, può rilevare anche una situazione di violazione dei diritti umani o di conflitto di livello inferiore a quella richiesta per le protezioni maggiori, purché il richiedente non si limiti ad allegare una situazione di generica pericolosità del paese di origine, che non consente una proiezione individualizzata idonea a consentire al giudice di merito la necessaria e concreta comparazione tra i due contesti di vita da parte dello straniero rispetto alla deprivazione nel godimento dei diritti fondamentali a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 34, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)