Sez. 1, Sentenza n. 10385 del 11/09/1992 (Rv. 478692 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Ammissione - Provvedimento - In genere | Motivazione - Requisiti - Impugnabilità in Cassazione ex art. 3 della Costituzione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Ammissione - Provvedimento - In genere
Ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione all'amministrazione controllata - che è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione - occorre che siano indicati, seppure in maniera succinta, gli elementi contabili e di fatto dai quali il tribunale ha tratto il convincimento circa il carattere temporaneo della situazione di difficoltà dell'impresa e la rimediabilità di tale stato entro il termine massimo stabilito dalla legge, e che siano chiarite, nel contempo, le ragioni per le quali l'imprenditore sia stato ritenuto meritevole del beneficio, facendo riferimento ad elementi ed informazioni acquisite al procedimento, ai quali è possibile far capo per comprendere le ragioni della decisione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)