Sez. 1, Sentenza n. 2462 del 03/03/1995 (Rv. 490897 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE | Scritture contabili, stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori - Produzione - Omissione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE
L'imprenditore che ometta di produrre le scritture contabili, lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, come richiesto dall'art. 161 legge fallimentare richiamato dal successivo art. 187, non può ritenere sussistente la condizione essenziale costituita dalla regolare contabilità (art. 187 in relazione all'art. 160 n.1 legge fallimentare), mentre la mancanza dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco dei creditori non consente di valutare in modo completo gli elementi contabili e di fatto rilevanti ai fini della decisione e che devono essere indicati necessariamente ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)