Sez. L, Sentenza n. 1250 del 20/01/2011 (Rv. 616083 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Licenziamento motivato per superamento del periodo di comporto e per inidoneità fisica - Impugnazione - Per entrambe le ragioni poste a fondamento del recesso - Necessità - Mancanza - Possibilità di estensione all'altro motivo di risoluzione del rapporto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In caso di licenziamento motivato per superamento del periodo di comporto e per impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore, è necessario che l'impugnazione del recesso del datore di lavoro abbia ad oggetto entrambe le ragioni poste a fondamento dello stesso, senza che sia possibile, ove il lavoratore abbia proposto ricorso solamente contro una di esse, l'estensione dell'impugnazione all'altra giustificazione, atteso che il superamento del periodo di comporto attiene al protrarsi nel tempo di uno stato di malattia a carattere transitorio (o, comunque, non necessariamente irreversibile), mentre l'inidoneità fisica attiene all'esistenza di una condizione permanente a carattere irreversibile concernente l'incapacità del lavoratore a svolgere le prestazioni tipiche delle sue mansioni, dovendosi escludere che tra le due causali esista un necessario rapporto di dipendenza. (Nella specie, relativa al licenziamento di un lavoratore con mansioni di casaro stagionale, assente dal lavoro per aver contratto, in dipendenza dell'attività svolta, una discopatia degenerativa di grado severo, la società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento sia per superamento del periodo di comporto che per la sopravvenuta inidoneità fisica e il giudice di merito, rilevato che nel ricorso non era stato preso in considerazione quest'ultimo motivo, aveva rigettato la domanda; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)